CORREZIONI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023

 

Regolarizzazione degli errori od omissioni con sanzioni ridotte

 

Il 28.02.2023 scade il termine di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi tardiva nei 90 giorni, per l’anno d’imposta 2021, il cui termine è scaduto il 30 novembre 2022, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

 

Tale presentazione, definita “tardiva”, consente di non considerare come “omessa” la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l’invio avviene successivamente i 90 giorni, e quindi dopo il 28 febbraio 2023) e può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta da ravvedimento operoso.

 

Correzione dei redditi per il 2021

Nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2021 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non considerate o non dichiarati entro la scadenza del 30 novembre scorso, sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2022 entro il prossimo 28 febbraio 2023, cosicché detta dichiarazione possa risultare corretta.

 

Tardiva dichiarazione dei redditi per il 2021

Allo stesso modo, sarà ancora possibile predisporre una nuova dichiarazione per il 2021, da presentare entro il prossimo 28 febbraio 2023, qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro i 90 giorni dal termine ordinario di scadenza evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa presentazione della dichiarazione. Saranno applicabili le sanzioni da ravvedimento operoso per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.

 

Sanzione ridotta e ravvedimento operoso

Per sanare la tardività è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, con il calcolo delle sanzioni in misura ridotta, sulla dichiarazione:

ð € 25,00 (1/10 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni; se vi sono più dichiarazioni da regolarizzare tardivamente (esempio modello Redditi e Irap), si applicano distinte sanzioni (minimo 258,00 : 10 arrotondato a € 25,00 x 2 dichiarazioni), utilizzando il codice 8911.

ð € 27,80 (1/9 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione integrativa, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, non configurandosi la fattispecie di dichiarazione infedele (circolare 42/E/2016), utilizzando il codice 8911.

In presenza di imposte dovute la sanzione ridotta si applica nelle seguenti misure:

ð ravvedimento lungo col 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre i 90 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua del 1,25% dal 01/01/2022 e del 5% dal 01/01/2023;

ð ravvedimento biennale col 4,29% (1/7 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre la dichiarazione annuale, ma entro quella dell’anno successivo nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua del 1,25% dal 01/01/2022 e del 5% dal 01/01/2023;

ð ravvedimento ultra biennale col 5% (1/6 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre due anni, oltre gli interessi legali su base annua del 1,25% dal 01/01/2022 e del 5% dal 01/01/2023.

Condizione affinché si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

 

Integrazione dei redditi di anni precedenti

E’ anche possibile integrare le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2020, potrà presentare il modello Redditi PF 2021 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione. Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.

L’Agenzia delle Entrate, per la presentazione della dichiarazione integrativa prevede l’applicazione, alternativamente, di due diversi tipi di sanzione:

§ sanzione del 30% delle maggiori imposte dovute o del minor credito generato, in caso di errori rilevabili in sede di applicazione degli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973 (errori di calcolo o controllo formale sugli oneri, crediti o ritenute);

§ sanzione del 90% delle maggiori imposte o del minor credito generato, in caso di errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi), configurandosi l’ipotesi di “dichiarazione infedele”.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, anche tardivamente, ma entro 90 giorni dalla scadenza.

 

Ravvedimento speciale per violazioni tributarie

In deroga al ravvedimento operoso, la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29/12/2022, n. 197) ha previsto la possibilità di regolarizzare, con modalità agevolate, le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (cd. ravvedimento speciale).

La sanatoria riguarda solo le dichiarazioni validamente presentate e sono quindi escluse quelle omesse.

Per sanare le violazioni occorre rimuovere l’irregolarità o l’omissione e pagare l’imposta, gli interessi e le sanzioni, queste ultime ridotte a un 1/18 del minimo edittale irrogabile.

Le somme dovute vanno versate entro il 31 marzo 2023 ma possono essere anche dilazionate in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio del 2% per le rate successive alla prima.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione del 30%, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

 

Investimenti all'estero

Anche le violazioni in tema di monitoraggio fiscale possono essere regolarizzate entro il 28 febbraio 2023 con il ravvedimento operoso. Si tratta della compilazione del quadro RW da parte di persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. Il costo della regolarizzazione è di € 28,67 (sanzione di euro 258 ridotta a 1/9).

La compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe). In questo caso la sanzione ridotta per la regolarizzazione è del 3% sull’ammontare non dichiarato, elevato al 6% se si tratta di investimenti detenuti in paradisi fiscali.

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2020, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio, al fine di regolarizzare la detenzione nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda le criptovalue, visto il dibattito tra Agenzia delle Entrate e dottrina che considerano le criptovalute rispettivamente tassabili con imposta sostitutiva al 26% e non tassabili, pare prudente procedere al pagamento delle relative imposte e chiederne il rimborso se non dovute.

 

Dichiarazione integrativa e richiesta di rimborso

Negli ultimi anni è stata introdotta la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa con l’esclusivo fine di trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione. In tal caso occorre barrare la casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, D.P.R. n. 322/1998)”.

Tale possibilità è consentita fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche solo in parte.

È possibile però avvalersi della dichiarazione integrativa, sia essa in aumento o in diminuzione, esclusivamente se è stata validamente presentata quella originaria.

 

Avvertenze e verifiche

Si invita pertanto a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d’imposta 2021 o in anni precedenti non si sia dimenticato di dichiarare un eventuale reddito percepito o documentare una spesa tralasciata e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa o correttamente compilata la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione, ovvero a un reddito occasionale percepito o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione dei redditi.

 

 

13/02/2023

 

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